Pagamento Tassa Rifiuti (TARI)
Le service en bref
La TARI (Tassa Rifiuti) è una delle 3 componenti dell'Imposta Unica Comunale (IUC), introdotta con il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La TARI sostituisce la TARES.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Chi deve pagare
La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Quindi prevede che la somma da versare al Comune sia dovuta dagli inquilini, indipendentemente se proprietari o affittuari. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
La tassa non è dovuta in relazione alla quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rappoto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Bureau de compétence
Prénom | Description | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Description | Gestione patrimoniale, gestione tributi, economato, gestione del bilancio comunale | ||||||
Responsable | Dott.ssa Marie Françoise Quinson | ||||||
Adresse | Sede uffici presso Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis 53, hameau Champagne - 11018 Villeneuve (AO) |
||||||
Téléphone |
0165.921800 Orari per telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 |
||||||
Fax |
0165.921811 |
||||||
Courriel |
info@comune.avise.ao.it entrate@cm-grandparadis.vda.it |
||||||
PEC |
protocollo@pec.comune.avise.ao.it |
||||||
Ouverture au public |
|
Formulaires
Règlements
- Regolamento per l'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI)
-
Regolamento TARI[.pdf 508,93 Kb - 07/01/2020]
- Regolamento per l'applicazione delle Sanzioni Amministrative
-
Regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative[.pdf 13,25 Kb - 07/01/2020]
Dèrniere modification: 04/02/2020 11:33:02