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Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 e della legge 55/06.05.2015, in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano consensualmente separarsi o cessare gli effetti civili del matrimonio o sciogliere il matrimonio o modificare le condizioni di separazione negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o, se sussistono determinate condizioni, sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

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Dèrniere modification: 04/02/2020 11:23:40

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